l’associazione e membri
Chi può far parte di ARTeD? Come posso fare per diventare socio?
Da Statuto possono far parte dell’associazione i “vecchi” Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) di tipo a) e b), ed i “nuovi” Ricercatori Tenure Track (RTT). Per iscriversi, segui le istruzioni sul sito nazionale, a questo link. Lo Statuto è in fase di modifica per aggiornarlo con le recenti disposizioni della Legge 79/2022 e successive modifiche.
E se non sono RDTA/B/RTT? Posso comunque restare informato sulle vostre iniziative, e prenderne parte?
Certamente! Contatta il nostro referente locale per essere inserito nel giro delle iniziative!
Essere parte di ARTeD significa essere un attivista politico o sindacale? Devo prendere qualche tessera o schierarmi in qualche modo?
Assolutamente NO, l’Associazione è apolitica ed apartitica. L’unico nostro “schieramento” è stare dalla parte dei Ricercatori e Ricercatrici a Tempo Determinato, e difendere i loro diritti. Per fare ciò, è stato e sarà possibile che si intraprendano azioni congiunte con sindacati, associazioni e partiti politici, ma l’Associazione rimane indipendente e volenterosa di dialogare con qualsiasi schieramento sia interessato a farlo.
ARTeD UNIMORE supporta un candidato o una candidata a Rettore/Rettrice in particolare?
No. Abbiamo deciso di lasciare libertà di voto ai nostri membri ed alle nostre membre, senza dare indicazioni. Tuttavia, vi ricordiamo di votare informati. A tal proposito, abbiamo raccolto qui tutto il materiale che abbiamo trovato (programmi elettorali, dichiarazioni ed interviste) necessario a farsi un’idea in vista del voto. Se ci siamo “persi qualcosa per strada”, segnalatecelo, per cortesia.
I candidati, ad oggi 7 Aprile 2025, sono: Prof. Capra, Prof.ssa Cucchiara, Prof. Fabbri e Prof.ssa Galli. Le elezioni si terranno all’inizio di Giugno, come da disposizioni degli uffici competenti.
Pre-ruolo e progressione di carriera
È possibile richiedere l’anticipo della procedura valutativa per un ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010?
Si. La valutazione e, in caso positivo, la relativa chiamata nel ruolo di Professore Associato, può essere anticipata dopo il primo o secondo anno di contratto (abbiamo chiesto delucidazioni agli uffici preposti), previo conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, sempre nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione (art. 9 del “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata”, per Unimore “Decreti Rettorali Repertorio n. 425/2024, Prot n. 121862 del 16/05/2024”).
È possibile richiedere la valutazione anticipata di un ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT)?
Si. Ai sensi della normativa vigente (Regolamento di Ateneo, Legge 79/2022, Decreto-legge del 30_04_2022 n. 36), fino al 31/12/2026, è possibile richiedere la valutazione anticipata ai fini dell’inquadramento a professore associato. Ai ricercatori in tenure track che abbiano svolto almeno 3 anni in qualità di RTDA sono riconosciuti 3 anni di servizio, mentre per coloro che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a 3 anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010, sono riconosciuti 2 anni di servizio. Il riconoscimento può essere richiesto dopo la presa di servizio in qualità di RTT, mentre la valutazione anticipata ai fini dell’inquadramento, compatibilmente con la programmazione, può essere richiesta decorsi 12 mesi dalla presa di servizio.
Sia la richiesta per la valutazione anticipata che la modulistica per il riconoscimento del servizio prestato come RTDA o assegnista di ricerca possono essere richiesti all’ufficio competente ufficiopersonaledocente@unimore.it. Attenzione! Oltre ad aver svolto almeno 12 anni di servizio da RTT e ad aver i requisiti previsti per la valutazione anticipata, occorre essere in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) che è un requisito minimo per la chiamata a professore associato.
I RTD possono accedere ai bandi per Contratto di Ricerca?
Sì. Dietro nostra richiesta, il MUR ha chiarito (si veda la FAQ nr.9 a questo link) che solo gli RTDA possono accedere ai Contratti di Ricerca, ma non RTDB/RTT. Il nostro Ateneo ha recentemente richiesto alcuni chiarimenti al MUR, e sembrerebbe intenzionato a recepire quanto disposto.
Link al regolamento ed alle linee guida operative.
Come si sta muovendo l’Ateneo per garantire che il 25% delle risorse disponibili per RTT sia riservata agli RTDA, come da regolamento?
Ad oggi (7/4/25) questo aspetto non è ancora stato deliberato dal CdA, in quanto solo recentemente il Ministero ha fornito prime e più dettagliate indicazioni sulla disponibilità di punti organico nell’arco temporale di utilizzo degli stessi. Inoltre, la definizione di “risorse” è particolarmente ambigua, e siamo in attesa di capire come venga interpretata dal nostro Ateneo.
Perché i RTDA ed assegnisti non possono votare per Senato Accademico, o per le elezioni rettorali?
Dietro nostra esplicita richiesta, ci sono state date due motivazioni:
1) L’alto numero di RTDA nelle macroaree 1 (scienze/ingegnerie) e 2 (biomedicale), che creerebbe uno squilibrio nei voti, penalizzando la macroarea 3 (sc. umanistiche ed economiche)
2) Il fatto che il loro contratto duri fino ad un massimo di 3 anni (+ eventuali altri 2), e 1 per gli assegnisti, di fatto non coprendo i 6 anni di carica di un Rettore o membro del S.A.
RTDB e RTT possono votare.
Un RTD può essere eletto in Senato Accademico?
Sì, a patto che il suo contratto non scada entro la durata della carica. Ad esempio, Chiara Franceschini, RTT, è rappresentante dei Ricercatori in Senato Accademico per la macroarea 1.
WELFARE E DIRITTI DI LAVORATORI E LAVORATRICI
I Ricercatori hanno diritto ad un fondo pensione?
No. I docenti e ricercatori universitari non sono contrattualizzati, ovvero sono regolati da legge e, perciò, non sono destinatari del fondo pensione negoziale Perseo Sirio.
I Ricercatori hanno diritto alla disoccupazione?
Sì. In più, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato (qui) che anche Assegnisti e Dottorandi possono accedere alla DIS-COLL.
Come funziona il congedo di maternità per le ricercatrici a tempo determinato?
Il congedo di maternità è computato nell’ambito della durata triennale del contratto, fatta salva la possibilità di chiedere la sospensione contrattuale per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio per maternità. In tale ipotesi sarà disposta la proroga del contratto per un periodo pari alla sospensione richiesta e, conseguentemente, l’inquadramento nel ruolo dei Professori Associati (previa positiva della valutazione di cui all’art. 24, comma 5 e conseguimento dell’ASN nel settore concorsuale di appartenenza) sarà disposto al termine della suddetta proroga contrattuale.
Ad oggi non è previsto esplicitamente il congedo per paternità.
I ricercatori a tempo determinato sono beneficiari degli scatti stipendiali?
No. I ricercatori a tempo determinato non beneficiano degli scatti stipendiali (art. 2, comma 1 del Bando scatti 2023 – link).
Un ricercatore a tempo determinato può richiedere il passaggio da regime tempo pieno a regime tempo definito?
Si. Ai sensi dell’art. 26, comma 6 bis del D.L. n. 13/2023, convertito con la L. 41/2023 e di quanto previsto dal regolamento di Ateneo adottato con D.R. n. 131/2025, l’opzione per il regime a tempo pieno o definito, prevista dall’art. 6 della Legge 240/2010, si applica anche ai ricercatori a tempo determinato. Il regime di impegno può essere variato, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, trascorso un anno dalla presa di servizio. L’opzione per il cambio va effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno accademico e, se accettata dal Rettore, avrà decorrenza dal 1^ novembre dello stesso anno accademico in cui si è effettuata la richiesta. ATTENZIONE! Nel caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno, il Dipartimento di afferenza deve accertare la sussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Qual è la differenza di impegno tra tempo pieno e tempo definito per un ricercatore?
Il monte ore totale per un ricercatore a tempo pieno è pari a 1500 ore/anno, di cui massimo 350 ore/anno dedicate a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento. Il monte ore totale per un ricercatore a tempo definito è di 750 ore/anno, di cui 200 ore riservate a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento. La scelta del regime di impegno influenza la retribuzione annua percepita (Tabellari stipendiali; link).
Un RTD che aderisce ad uno sciopero deve recuperare le ore di didattica “perse” nella giornata dello sciopero?
La partecipazione ad uno sciopero comporta l’assenza formale e giustificata da tutte le attività istituzionali (ricevimento, Consigli di Dipartimento, Consigli di Corso di Studio, commissioni, esami, ecc).
L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Istruzione e Ricerca (2.12.2020, art. 4) non annovera le lezioni tra i servizi essenziali dei corsi universitari. Pertanto, l’adesione allo sciopero comporta l’annullamento delle ore di lezione.
Tuttavia, il diritto imprescindibile dello studente ad avere l’intero programma svolto dal docente in aula deve essere garantito. Questo comporta due strade:
- si può decidere di recuperare le ore in un’altra giornata per completare il programma didattico;
- si può decidere di non recuperare le ore, completando comunque il programma didattico, chiudendo il registro del docente con un numero totale di ore inferiore a quello previsto. In questo caso però si ha l’obbligo di presentare al Direttore di Dipartimento una dichiarazione nella quale devono essere rese note le motivazioni della mancanza di ore (sciopero non recuperato) e deve essere esplicitato di aver svolto l’intero programma previsto nella scheda dell’insegnamento.