Con pre-ruolo si intende il periodo della vita di un docente e ricercatore dell’Università Italiana che intercorre fra il conseguimento del Dottorato di Ricerca fino alla presa di servizio come Professore Associato o Ordinario. In questo lasso di tempo, che può durare anche una quindicina d’anni, i Ricercatori e le Ricercatrici in fieri attraversano quello che si definisce precariato universitario. Infatti, la creazione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato (RTD), nata nel 2005 con la legge 230 (Moratti) e successivamente modificata nel 2010 con la legge 240 (Gelmini), e nel 2022 con la legge 79 (Messa/Bernini) ha provocato la precarizzazione del ruolo di Ricercatore Universitario, e si è inoltre rivelata soggetta a numerose incongruenze legislative e di difficile inserimento pratico nell’Università. Similmente, il DL 1240 del 2024, e le successive modificazioni tuttora in atto, stanno modificando ulteriormente il quadro normativo e contrattuale del pre-ruolo.

In questa immagine possiamo vedere le diverse contrattuali che caratterizzano il pre-ruolo, nel Marzo 2025. A queste vanno aggiunti i “vecchi” Ricercatori a tempo Indeterminato (RU), una sessantina circa ad UNIMORE. Quest’ultima tipologia di contratti non è più bandibile, ed oggi. Nel momento in cui scriviamo, UNIMORE conta 85 RTDA, 64 RTDB, 28 RTT. I ricercatori precari rappresentano il 74% del totale, e il 18% del corpo docente. Sono inoltre presenti 568 Assegnisti di Ricerca.
Nell’immagine, le figure in arancione sono quelle nate con la legge 240/2010, quelle in azzurro sono nate con la legge 79/2022, quelle in verde sono figure preesistenti alla riforma Gelmini, e su cui pertanto non ci soffermeremo. I rettangoli in trasparenza rappresentano contratti non più -o non ancora- attivabili. Vediamo ora nel dettaglio le figure precarie dell’Università Italiana.
Per la legge 240/2010:
- Contratti di ricerca;
- Assegnisti di Ricerca: si tratta di un contratto annuale, rinnovabile per 6 anni;
- Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A: contratti triennali, strutturati, pagati dall’Ateneo o su fondi PNRR (per brevità non ci soffermeremo qui sulle differenze fra i due tipi), e rinnovabili per massimo due anni;
- Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B: contratti triennali, strutturati, non rinnovabili.
Le precedenti figure non sono più bandibili dal 31 Dicembre 2024, ad eccezione dei Contratti di Ricerca (si veda sotto), e di alcune forme di RTDA PNRR.
Le figure previste dalla più recente legge 79/2022 sono:
- contratti di ricerca, così come previsti nella legge 240/2010 e riportati nella 79/2022;
- contratti Post-doc, di durata variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni;
- contratti da Assistente alla Ricerca senior o junior, di durata 1 o 3 anni, e che differiscono tra di loro per le regole di eleggibilità;
- Professore Aggiunto, che consente ad un docente di prestare servizio in un Ateneo diverso dal proprio (questa figura sembra che verrà abolita);
- contratto di collaborazione per Studenti;
- Ricercatori Tenure Track, strutturati, contratti sessennali ma riducibili sotto determinate condizioni: hanno preso il posto degli RTDB.
E’ molto importante ricordare che tutte le forme contrattuali elencate e mostrate nell’immagine, ad eccezione di RU, PA e PO, sono contratti a tempo determinato, e fruibili per solo una volta nella vita. Per questo motivo spesso i Ricercatori e gli Assegnisti raccontano ironicamente di avere “una data di scadenza” (quella di chi vi scrive è il 31 Agosto 2026).
Va inoltre puntualizzato che RTDB e RTT sono personale strutturato finanziato con fondi ministeriali tramite i Punti Organico (salvo alcune eccezioni dovute al PNRR), e rappresentano “l’anticamera” per a posizioni più stabili da P.A. o P.O. Le abbiamo indicate con una stella nell’immagine, perché sono le uniche figure contrattuali a dare una qualche forma di garanzia di assunzione, a termine del contratto, a fronte della Abilitazione Scientifica Nazionale. Ci riserviamo di discutere tali aspetti in un futuro articolo di approfondimento, e nella pagina di FAQ del nostro sito web.
Va infine notato che ad oggi le uniche forme contrattuali che gli Atenei possono effettivamente sfruttare, sono quelle con lo sfondo colorato, ovvero le Borse post lauream, gli RTT, ed alcune forme di RTDA PNRR, ma solo per alcuni mesi ancora. I Contratti di Ricerca, che hanno preso il posto degli Assegni di Ricerca, sono oggetto di un articolo a parte. Ciò fa coppia con la cessazione della possibilità di bandire le altre figure del 240/2010, avvenuta il 31 Dicembre 2024, e che insieme al recente taglio delle risorse per il sistema universitario ha creato una “bolla temporale” in cui Atenei non possono assumere personale post-doc, salvo alcune eccezioni. In questo momento siamo nella fase finale di questa “bolla”.
Per concludere, e dare un’idea dei numeri di cui si parla, a Settembre 2024 si contavano in Italia circa 30.000 ricercatori precari, indicativamente rappresentanti di ¼ del corpo docente totale. Abbiamo stimato che una percentuale fra l’80% ed il 90% di queste persone non potrà essere regolarizzata per assenza di risorse, e pertanto perderà il proprio posto di lavoro. In ultimo, vale la pena ricordare che l’età media italiana dei Ricercatori e delle Ricercatrici a tempo Determinato è fra i 36 e i 37 anni.